PREMESSA
Chainblock S.r.l. (“Chainblock”), in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e in conformità alle disposizioni normative in materia di Anti-riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale (cfr. il D.lgs. n. 231/2007 – “Decreto Anti-riciclaggio”), ha implementato presidi idonei alla gestione del relativo rischio volti a prevenire il coinvolgimento della stessa Chainblock in eventi criminosi che possono avere riflessi negativi sulla propria stabilità e reputazione sul mercato.
Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che, anche in virtù della loro dimensione transnazionale, possono costituire una grave minaccia per l’economia legale. Si tratta di fattori di forte inquinamento per l’intero sistema economico: il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l’efficienza e la correttezza dell’attività finanziaria e indeboliscono il sistema economico.
E’ noto che Chainblock mette a disposizione degli utenti servizi legati alla tecnologia blockchain: una piattaforma internet che consente di acquistare e vendere i token o qualsiasi altra moneta “virtuale” o “matematica” esistente, nonché consente la conversione di valute virtuali o token crittografici tra loro o contro valuta avente corso legale e viceversa. In tale ambito, avvengono transazioni protette attraverso la crittografia, potenzialmente vulnerabili, per la loro anonimità, alle infiltrazioni di fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo internazionale, così come indicato dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), o FATF (Financial Action Task Force).
Tutto ciò posto, l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo da parte di Chainblock si esplica attraverso l’introduzione di presidi volti a garantire l’adeguata verifica del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie, l’individuazione delle operazioni sospette e la conservazione di dati e documenti della clientela. Il presente documento (“Politica AML”), in particolare, descrive i principi e i criteri generali – a sua volta oggetto di ulteriore e puntuale regolamentazione interna – implementati e gestiti da Chainblock per l’adempimento degli obblighi imposti dal Decreto Anti-riciclaggio in ragione della sua attività caratteristica, ai quali sono tenuti ad attenersi i dipendenti, i collaboratori, i clienti, gli esponenti aziendali e i partner commerciali.
FONTI NORMATIVE
A seguito del recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 2015/849/UE (nota come IV direttiva Anti-riciclaggio), la normativa nazionale in materia è stata modificata sostanzialmente, ampliandone l’ambito di applicazione della stessa anche ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.
La IV Direttiva Anti-riciclaggio è stata attuata nel nostro ordinamento con il D.lgs. 90/2017 che ha modificato e integrato il Decreto Anti-riciclaggio.
Il Decreto Anti-riciclaggio si basa su tre principali pilastri:
adeguata verifica della clientela;
conservazione di dati e informazioni della clientela;
segnalazioni delle operazioni sospette.
Le disposizioni normative del Decreto Anti-riciclaggio prevedono un accurato censimento delle informazioni sulla clientela ed introducono il concetto di “approccio basato sul rischio” in funzione della “sensibilità” dei clienti, commisurando gli obblighi di adeguata verifica della clientela al rischio associato al cliente, al prodotto e all’area geografica.
Le autorità a livello nazionale chiamate a vigilare sul rispetto della normativa sono il Ministero dell’Economia delle Finanze, l’Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia, le Autorità di Vigilanza dei singoli settori in cui operano i soggetti sottoposti all’applicazione della normativa, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e la Guardia di Finanza.
DEFINIZIONI
Al fine di rendere chiara la terminologia utilizzata nella presente Politica AML/KYC, si precisano le seguenti definizioni:
Cliente: E’ il soggetto che instaura rapporti continuativi con Chainblock, apre un account sul Sito e compie operazioni di acquisto e vendita ovvero richiede o ottiene l’esecuzione di una prestazione professionale da parte di Chainblock.
Dati Indentificativi: Sono: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale.
Esecutore: E’ il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente.
Finanziamento del Terrorismo: Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.
Operazione Frazionata: E’ un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Operazione Occasionale: E’ un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente.
Paesi ad Alto Rischio: Sono i Paesi non appartenenti all’Unione Europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione Europea.
Persone Politicamente Esposte – PEP: “Sono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.”
Rapporto Continuativo: E’ un rapporto di durata, rientrante nell’esercizio dell’attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un’unica operazione.
Riciclaggio: “Per Riciclaggio si intendono i seguenti fenomeni criminosi: conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. “
Titolare Effettivo: E’ la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
La conoscenza del cliente (know your customer – KYC) rappresenta un tema essenziale della normativa nazionale ed europea nell’ambito dei rapporti finanziari tra gli operatori ed i clienti.
Un’adeguata verifica della clientela, oltre a configurare un valido strumento per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela gli operatori dall’esposizione ai rischi di carattere commerciale, reputazionale nonché dall’applicazione di sanzioni amministrative, civili e penali.
Chainblock effettua l’adeguata verifica della clientela e monitora l’attività attraverso l’analisi dei seguenti parametri:
dati identificativi/generalità;
natura giuridica (per gli enti);
prevalente attività svolta;
origine dei fondi;
comportamento tenuto al momento dell’apertura del rapporto continuativo o al compimento dell’operazione;
area geografica di appartenenza;
scopo di apertura del rapporto;
tipologia dell’operazione o del rapporto;
ammontare dell’operazione;
ragionevolezza dell’operazione e del rapporto.
Nell’acquisizione delle informazioni sulla clientela, Chainblock si avvale della attività posta in essere da soggetti terzi a cui si è delegata l’attività di adeguata verifica. In particolare, il soggetto delegato acquisisce almeno il documento di riconoscimento del cliente e ne verifica l’identità. In ogni caso, l’acquisizione dei dati interni ed esterni, consente a Chainblock di poter determinare per ogni cliente il relativo profilo di rischio di riciclaggio, che verrà sottoposto ad un monitoraggio periodico in base al menzionato profilo di rischio.
Chainblock nel corso della relazione con il cliente aggiorna costantemente la due diligence customer sia durante la fase di revisione del rapporto (programmata in funzione del livello di rischio), sia al verificarsi di eventuali eventi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: la generazione di anomalie rilevate dagli applicativi informatici in uso, la segnalazione dalle Autorità, la rilevazione di operazioni poste in essere dal cliente non coerenti con la natura del rapporto sottostante.
RISPETTO DEI PRINCIPALI OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTI-RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
La Politica Anti-riciclaggio adottata da Chainblock, è ispirata ai principi dell’”approccio basato sul rischio”. In particolare, Chainblock:
non effettua operazioni con le società bancarie di comodo che non hanno una presenza fisica nel paese in cui sono costituite e autorizzate all’esercizio dell’attività (shell bank);
pone maggiore attenzione e adotta misure rafforzate nei casi in cui si determino situazioni che comportano un maggiore rischio di riciclaggio o nella verifica di persone che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche (Persone politicamente esposte);
non compie operazioni che coinvolgono a qualunque titolo (presentatori, ordinanti o beneficiari) soggetti censiti in provvedimenti delle autorità giudiziarie;
controlla le operazioni in partenza e in arrivo (controlli sui beneficiari e ordinanti) e valuta i movimenti scartati in seguito ad indici di somiglianza con le liste antiterrorismo;
effettua, in via automatizzata, controlli anagrafici ed effettua confronti con i nominativi presenti nelle liste fornite dall’ONU e dai Regolamenti CE e dal altre agenzie internazionali e nazionali.
CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Al fine del rispetto degli obblighi di conservazione, Chainblock ha istituito un registro informatico, il quale assicura che la gestione dei dati avvenga con chiarezza, completezza, affinché ci sia l’immediatezza delle informazioni e la facilità nel consultarli. La tenuta del registro è stata affidata da Chainblock ad un soggetto terzo.
Le informazioni e i dati reperiti vengono conservati per dieci anni come disposto dall’attuale decreto legislativo 231/2007.
FUNZIONE ANTI-RICICLAGGIO
Chainblock ha nominato un Responsabile della Funzione Anti-riciclaggio.
Il sistema dei controlli interni di Chainblock comunque coinvolge tutta la struttura aziendale dagli Organi societari alle funzioni di controllo. Chainblock assicura che siano mantenuti adeguati controlli interni a protezione dell’integrità del processo di gestione del rischio di riciclaggio e del connesso rischio reputazionale attraverso la predisposizione di stringenti linee guida in materia, nonché tramite un’adeguata struttura organizzativa interna.
L’aggiornamento della Politica Anti-riciclaggio, nonché la verifica del rispetto delle procedure e delle disposizioni interne adottate da Chainblock, è affidata alla Funzione Anti-riciclaggio che, in collaborazione con le altre funzioni interne o ai professioni esterni, è chiamata a garantire l’efficacia delle attività poste in essere per la mitigazione dei rischi legati al riciclaggio di danaro e al finanziamento del terrorismo.
PRESIDI ORGANIZZATIVI/ NORMATIVI
Chainblock ha implementato specifici presidi organizzativi/normativi per l’assolvimento degli obblighi imposti dal Decreto Anti-riciclaggio. Sono state, in particolare, predisposte adeguate procedure normative interne per disciplinare gli adempimenti prescritti al fine di fornire, alle funzioni aziendali di Chainblock, strumenti organici di consultazione e di supporto utili alla comprensione della materia.
Chainblock, inoltre, si è dotata di specifici strumenti informatici sia per l’analisi dei profili di rischio anti-riciclaggio da attribuire alla clientela che per il monitoraggio delle operazioni “anomale” per le quali viene effettuata da parte delle strutture competenti un’analisi al fine della valutazione delle stesse.
SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
Chainblock al fine di cooperare con le Autorità per garantire la stabilità del sistema finanziario ed evitare il coinvolgimento della stessa in fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ha adottato un processo strutturato per le segnalazioni di operazioni che destano sospetto circa la provenienza illecita dei fondi trasferiti. A tale scopo, Chainblock ha individuato un soggetto delegato alla segnalazione delle operazioni sospette, che è tenuto alla trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) delle segnalazioni nelle forme e secondo le modalità prescritte dall’Autorità.
FORMAZIONE
Chainblock, come previsto dal Decreto Anti-riciclaggio, annualmente predispone un programma di formazione (e-learning, corsi specializzati) obbligatorio per tutto il personale, i collaboratori e gli esponenti aziendali.
Ultimo aggiornamento: 7-Feb-2019 3:54pm